A CENT’ANNI DAL CONCILIO PLENARIO SARDO: NEL MAGGIO DEL 1924 L’EPISCOPATO DELL’ISOLA SI RIUNIVA AD ORISTANO, UNA SINTESI DEI TEMI TRATTATI

Il Concilio plenario sardo composto dagli Arcivescovi di Cagliari, Sassari e Oristano e dai Vescovi di Iglesias, Ales, Alghero, Bosa, Ozieri, Tempio e Nuoro, celebrato in Oristano dal 18 al 25 maggio 1924, volto a suscitare “un novello fervore di vita cristiana”, stabiliva le norme sull’osservanza della Religione e della fede.

Le leggi, dette anche canoni, redatte in Oristano e sottoscritte a Cuglieri, riportate nell’opuscolo “Concilio Plenario Sardo” edito a Cagliari nel 1925 dalla Casa Editrice Cattolica Sarda e approvato dalla Santa Sede, entravano in vigore in tutta la Sardegna un anno dopo l’approvazione. Ai parroci, ai Cappellani di confraternite, agli assistenti di pie Associazioni era demandato il compito di divulgarne la vera essenza.

Il testo consta di 4 parti, Della fede cattolica/Della disciplina dei costumi/Del culto divino/Dei Beni della Chiesa, divise in titoli e a loro volta in articoli.

Della fede cattolica comprende: a) “Della professione di Fede” ossia della massima cura nella professione della fede da parte dei Vescovi e dei Capitoli chiamati a rinnovare ogni anno i giuramenti di fede e anche la rinnovazione dei voti battesimali da parte dei bambini della Prima Comunione. b) “Della sacra predicazione” richiama il clero alle norme generali di predicazione, dal catechismo alla predicazione non parrocchiale. c) Dell’incremento e preservazione della fede.

Della disciplina dei costumi si articola in: a) “Dei Seminari” dove si indica ai vescovi e ai sacerdoti come curare le vocazioni ecclesiastiche e come aiutare i giovanetti poveri che frequentavano il seminario con questue in natura e contributi da parte dei facoltosi. In ogni chiesa dovevano essere collocate cassette per le offerte, mentre chi arrivava al sacerdozio gratuitamente doveva, a sua volta, corrispondere qualche cosa a favore del Seminario. b) “Della disciplina dei laici”. Elencava i vizi da correggersi: superstizioni, magia, spiritismo e evocazione dei morti, bestemmie e spergiuri, pena la negazione dei Sacramenti. La cristiana dei giovani e il compito dei genitori di istruire i propri figli con l’esempio e le parole: l’istituzione di asili infantili, di Circoli di Gioventù Cattolica e delle Confraternite del SS. Sacramento. Ai parroci il compito di promuovere in ogni parrocchia l’Azione Cattolica, le società di mutuo soccorso e le casse rurali.

Del culto divino. Consta: a) “Del culto divino in genere” da osservare verso Dio, la Vergine, gli Angeli, i Santi e i luoghi sacri. Si imponeva l’abolizione delle cantilene tradizionali mentre si dovevano impartire lezioni di canto nei seminari e nei collegi e creare le Scholae cantorum nelle parrocchie e istituire scuole corali femminili, autorizzare l’insegnamento del canto liturgico nelle scuole della dottrina cristiana e nelle Associazioni giovanili. b) “Della SS. Eucarestia” riporta le norme sul santo sacrificio della Messa e sul culto della SS. Eucarestia. c) “Del culto delle sacre immagini e reliquie” dove si chiede la rimozione delle statue che davano motivo di disprezzo mentre sulle pareti dovevano essere collocate solo immagini approvate dall’Ordinario; d) “Dei Santi Sacramenti” riporta la norma che il battesimo doveva essere celebrato entro otto giorni e detta anche le regole sulla Comunione, Penitenza, indulgenze, Estrema Unzione, Ordine sacro e matrimonio.

Dei beni ecclesiastici tratta a) “Dei beni del clero” dove si demandavaall’amministratore delle disposizioni testamentarie il compito di riportare in un registro apposito la storia e la documentazione della fondazione per poter rivendicare anche i beni ecclesiastici perduti. Era ammessa la raccolta delle offerte per la manutenzione della chiesa durante la messa e le funzioni sacre mentre era vietato indire nelle chiese e negli oratori pubbliche questue e apporre pubbliche cassette per la raccolta di offerte senza il consenso dell’Ordinario. Nessun comitato per le feste religiose doveva essere istituito senza l’approvazione del parroco e previa consultazione dell’Ordinario. b) “Dei beni delle chiese. Ogni parrocchia doveva dotarsi della sua casa, unita o vicina alla canonica e redigere un inventario in duplice copia, una per l’archivio dei Capitoli e l’altra per la l’archivio delle Curie. Infine tutti i beni immobili della chiesa non potevano essere venduti e neppure affittati agli amministratori, ai loro consanguinei ed affini in primo e secondo grado senza una speciale licenza dell’Ordinario.

Come riporta l’introduzione agli atti del Concilio Plenario del 1992-2001, “la documentazione storica testimoniache sono più di un centinaio i Sinodi e i Concili celebrati nella Storia cristiana dell’Isola, soprattutto a partire dal IV secolo”: Dal concilio del 1924 a Oristano “ La vita della Chiesa e della società ha subito trasformazioni profondissime e il Concilio Vaticano II ha determinato un vaso rinnovamento pastorale nel cui solco si sono sollecitamente impegnate le Chiese dell’Isola”. L’evento iniziato nel 1922 avrebbe voluto dare “un ulteriore deciso incentivo per la prosecuzione di tale cammino.

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