LE GRANDI UTOPIE DELL’ISOLA: IL PDL ANGIUS E LA COLONIZZAZIONE DELLA SARDEGNA “CHE VAL UNA GUERRA PERSA”

di GIANRAIMONDO FARINA

In sostanza, il PdL Angius si presentava come “progetto per sollecitare l’incremento demografico sardo”. Nella prima parte, strutturata in 20 articoli,  le grandi tematiche avrebbero riguardato: l’utilità di colonizzare la Sardegna (art. 1) , i luoghi da colonizzarsi per primi (art. 2), la salubrità degli insediamenti (art.3).  Dopo questa parte generale,si entrava maggiormente nel dettaglio proprio sulla tipologia degli insediamenti . E qui vengono incontro gli artt.  3-10, in cui Angius illustrava, innanzitutto, la predisposizione degli abituri (art.3), il numero minimo di famiglie (art. 4), le condizioni richieste (art. 5), la differenza fra coloni degli Stati Sardi (“regnicoli”) e stranieri (“forestieri”) (artt. 6-7) e le colonie marittime (artt.8-9). A questo faceva seguito tutta una sezione, compresa fra gli artt. 10 e 19, sempre inclusa nella prima parte, in cui si affrontava la tematica fiscale e/o delle immunità. Nello specifico il deputato conservatore sardo parlava dell’intricata colonizzazione dei beni demaniali ex ademprivili (art. 10), della temporanea immunità dei nuovi coloni (art. 11), delle concessioni per chi avrebbe chiesto il solo terreno in una regione coloniale (art.12), delle concessioni di latifondi colonici a capitalisti (artt. 13-14), delle colonie governative (artt. 15-16) e delle colonie sopra i territori comunali (artt. 17-18). L’ultima parte della prima sezione era dedicata al governo ed all’amministrazione dei nuovi insediamenti con la preparazione degli stabilimenti coloniali (art. 19) ed il governo particolare di esse (art. 20). Ma, dopo questa digressione illustrativa, cosa proponeva, nel concreto il PdL Angius? Andiamo con ordine. La particolarità dell’art.1, a detta del relatore proponente,consisteva nella distinzione fra colonie mediterranee e litoranee, da un lato e, dall’altro, nell’individuazione dei criteri graduali per la colonizzazione. La questione delle tipologie di colonie veniva sceverata nell’art.2 in cui si specificava che gli insediamenti mediterranei sarebbero sorti, sostanzialmente, lungo le grandi vie di comunicazione, per favorire la sicurezza contro le grassazioni e, soprattutto ,i commerci. Particolare sarebbe  dovuta essere l’istituzione di quelle litoranee, in aree di approdi per il commercio “legale o clandestino”.  In sostanza la loro funzione sarebbe stata quella di prevenire e meglio controllare il contrabbando tra la Sardegna e la Corsica, implementando l’azione ed il ruolo della Regia Marina Sarda. Tutto questo discorso si concludeva con l’art. 3 che stabiliva come “tutte le colonie sarebbero dovute essere allogate in siti non insalubri”. Motivo per cui,per Angius, salubrità del sito e sanità dei coloni insediatisi sarebbero dovuti andare di pari passo. Gli artt.3-10, entravano un po’ più nel dettaglio,specificando, innanzitutto, la necessità di un “piano regolatore”  per le colonie da redigersi da parte dell’ingegnere della provincia previo parere favorevole di un membro del corpo sanitario (art.3). Questo passaggio introduceva alla successiva disposizione in cui Angius esplicitava ancor più le sue convinzioni” economiche contro il pascolo brado (la “pastorizia errante”), la causa principale dei disordini isolani. E per combattere questa “piaga” si proponeva una “colonizzazione regolamentata” dell’isola, con 50 famiglie per le colonie mediterranee e 100 per quelle littoranee (art. 4).  Per questo, fra le condizioni richieste ai coloni erano importanti quelle non solo fisiche, ma anche morali ed economiche, motivo per cui, ai coloni, al momento dell’insediamento, si sarebbe dovuto chiedere la professione esercitata (art.5). Molto interessante è la successiva norma che distingueva fra coloni “regnicoli”, ossia sardi del Regno, e forestieri, ossia italiani degli altri regni preunitari e stranieri. In questo senso il pieno clima del dibattito risorgimentale in atto era ben esplicato dall’ asserzione del deputato proponente di  “prediligere nell’assegnazione gli italiani agli esteri” (art.6). Affermazione, questa di Angius, propedeutica alla definizione, per lui, “ideale” di colonia, quella mista, formata da elementi sardi autoctoni ed esterni o esteri. Insediamenti, questi, che avrebbero dovuto favorire una maggiore pratica delle professioni e delle arti (art.7). Gli artt.8-9 delineavano la questione delle colonie marittime,da edificarsi per lo più lungo il litorale per fini esclusivamente difensivi e militari (art.9). E per la cui edificazione, sull’esempio tabarchino di Carloforte, si sarebbero dovuti prediligere cittadini di provenienza ligure (art. 9).La tematica fiscale veniva sostenuta negli artt. 10-18 , partendo, come sottolineato, dalla colonizzazione dei beni demaniali (ex ademprivili), con la particolarità che, per l’Angius, si sarebbero dovuti assegnare in proporzione alle colture o pasture (art.10). Particolarmente delicato si presentava l’argomento delle immunità. In tal senso la soluzione piu’ auspicabile, proposta nell’art. 11 del progetto di legge, sarebbe stata quella che l’immunità: “sarebbe dipendere dalla considerazione delle condizioni più o meno felici di ogni colonia” . In questo modo il deputato conservatore sardo replicava, più o meno direttamente, al precedente progetto di legge governativo cavouriano, da noi già citato ed analizzato, che aveva negato l’immunità ventennale per le colonie agrarie e di nuovi aggregati abitativi. Questa presa di posizione era avvalorata dalla necessità e dal bisogno dei coloni, nel primo periodo di stanziamento, di avere e godere di temporanei privilegi statali che, stando sempre all’ interpretazione fornita dall’Angius, per la colonia si sarebbe potuto conseguire sia nella popolazione che nelle finanze. Con il disposto dell’art. 12, collegato a quanto avanzato nel ricordato art.10 sulla questione delle colonizzazioni ex ademprivili. In sostanza, ci si sarebbe basato sul principio di eguaglianza. Nello specifico si indicava la fornitura ai coloni dei mezzi loro necessari per lavorare “quanto basti ad un uomo laborioso e per la pastura di alcuni capi di bestiame”. A ciò si aggiungeva la necessità di dare ai singoli, “nella diseguale produttività, un compenso per avere l’uguaglianza” (art. 12). Un altro interessante progetto, ma quanto mai infondato realisticamente (e, pertanto, non condiviso neppure da Sanna Sanna) era quello proposto di favorire l’incremento della popolazione e dell’agricoltura sarda con la concessione dei latifondi a dei capitalisti privati. Capitalisti che, in sostanza, avrebbero dovuto finanziare le colonie in un primo momento per poi cedere, dopo un tot.,ai coloni la piena proprietà di 2/3 del territorio coltivato (artt.13- 14). Con l’art.16, invece, veniva statuito un aiuto economico,sempre da parte governativa (nota dolente rimarcata da Sanna Sanna) per le famiglie coloniche più povere. Infine, per la parte considerata, il cerchio si sarebbe “chiuso” con gli artt. 17-18 disciplinanti meglio la costruzione di colonie nei terreni ex ademprivili e favorenti, in particolare, la fondazione di piccole  borgate,  in modo da garantire sia il controllo di estesissimi territori, sia la coltivazione di campi fuori dai paesi, grazie anche alla presenza di antichi casali diffusi fin dall’ antichità (artt. 17-18).

La questione governativa interna degli insediamenti veniva affrontata nell’ art. 20 in cui si parlava di un regime particolare non però assimilabile a quello dei comuni con un direttore “pro tempore”, fino alla costituzione del nuovo municipio.

  La seconda sezione del progetto di legge, raccolta negli ultimi due articoli, 21-22, riguardava i diritti dei coloni recedenti.  Innanzitutto si sarebbe trattato di un diritto sui miglioramenti dei fondi verso i quali  i coloni avrebbero potuto  procedere a proprie spese o sarebbero stati spesati ed ai quali si sarebbe potuto richiedere un rimborso. In questo senso l’art.21 specificava che ” i coloni spesati da capitalisti o dal Governo,nel caso avessero dovuto recedere dalla colonia, non avrebbero potuto  domandare indennità se non avessero potuto provare che il valore delle loro opere fosse stato superiore alla somma delle anticipazioni . Questo lo avrebbero potuto fare i coloni che si fossero stabiliti con i propri mezzi,se altri fossero subentrati.  L’art. 22 , infine, riguardava anche le notifiche per le colonie. Notifiche  che il governo avrebbe dovuto stabilire per quegli insediamenti da farsi nell’ interno e nel litorale dell’isola. Ed il tutto sarebbe dovuto avvenire sul “groppone” governativo. Angius concludeva il suo  intervento con una frase emblematica: “la colonizzazione della Sardegna,se effettuata, sarebbe valsa più di una vittoria in guerra”.  Il Regno di Sardegna era appena uscito dalla sconfitta nella prima Guerra d’indipendenza  del 1848-49. Il deputato conservatore sardo , tuttavia, stando alla critica di Sanna Sanna, “rincorreva una fantasia sbrigliata” perché lasciava al potere centrale la cura ed il peso di porlo in essere. Aspetti che, purtroppo, non furono colti neanche dai due interventi successivi, che caratterizzarono il dibattito seguente, di due personalità sarde  autorevoli del calibro di Giorgio Asproni  e Giovanni Sotto Pintor.

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